Cass. pen. n. 26300 del 10 giugno 2004

Testo massima n. 1


Il reato di truffa non è assorbito da quello di indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento (art. 12 D.L. 12 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197) ogni qualvolta la condotta incriminata non si esaurisca nel mero utilizzo di essi, ma sia connotata da un quid pluris concretantesi in artifici e raggiri. (Fattispecie relativa all'utilizzazione di una tessera «Viacard» illecitamente rimagnetizzata).

Normativa correlata

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