Cass. pen. n. 12795 del 29 marzo 2011
Testo massima n. 1
Il delitto di truffa si consuma nel momento del conseguimento, da parte dell'agente, del profitto della propria attività criminosa. (In applicazione del principio, la Corte, in fattispecie di truffa consistita nell'importazione, senza versamento dell'Iva, di veicoli dall'estero e di loro successiva rivendita in Italia, ha ritenuto consumato il reato nel momento e luogo del mancato pagamento d'imposta).