Cass. pen. n. 12604 del 18 marzo 2013

Testo massima n. 1


Non integra il reato di truffa la condotta di chi consegni alcuni assegni postdatati in pagamento di lavorazioni su alcuni gioielli e, successivamente, presenti denuncia di furto dei titoli, dal momento che la condotta fraudolenta, consistita nella denuncia di furto, non può essere posta in essere dopo il conseguimento del profitto, realizzatosi con la fruizione del servizio di lavorazione dei gioielli.

Normativa correlata

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE