Cass. pen. n. 38549 del 20 ottobre 2005
Testo massima n. 1
Non integra il delitto di truffa, per mancanza di artifici o raggiri, la condotta del debitore che adempia consegnando, con la contestuale promessa di risarcire eventuali danni in caso di insolvibilità del traente, per girata al creditore, al quale è legato da un rapporto fiduciario, assegni che si rivelano poi privi di provvista finanziaria.