Cass. pen. n. 25649 del 12 giugno 2003
Testo massima n. 1
La particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti, non esclude la configurabilità in suo danno del reato di truffa, anzi ne rende più agevole l'esecuzione. (Nel caso in esame da parte dell'imputata era stato ingenerato nella persona offesa, particolarmente fragile e in un momento delicato della sua esistenza, la convinzione di essere vittima di negatività, inducendola così ad esborsi di denaro come compenso per rituali prospettati come indispensabili ai fini della guarigione).