Cass. civ. n. 18680 del 5 dicembre 2003

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990, che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza «forti» e «deboli», l'incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende, a pena d'inammissibilità, che il regolamento d'ufficio, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere sollevato nella stessa prima udienza di trattazione, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede. (Fattispecie relativa a competenza territoriale inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., riguardante un procedimento cautelare proposto anteriormente alla causa di merito, ai sensi dell'art. 669 ter).

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