Cass. civ. n. 5396 del 2 giugno 1999

Testo massima n. 1


La richiesta del regolamento di competenza d'ufficio è proponibile ex art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo alla fase processuale considerata.

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