Cass. pen. n. 8428 del 28 luglio 1988

Testo massima n. 1


Il fondamento della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. è costituito dalle ragioni di carattere morale e sociale che connotano i rapporti fra certe categorie di familiari riguardo ai beni materiali ed in vista delle quali si è esclusa o condizionata a querela la punibilità di alcuni reati. L'espressa esclusione della rapina, dell'estorsione e del sequestro di persona è poi giustificata dalla necessità di reprimere l'impiego della violenza fisica o psichica contro le persone; l'esclusione deve comprendere anche il tentativo di questi delitti perché anche in esso ricorre l'impiego della violenza.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE