Cass. pen. n. 4746 del 31 gennaio 2014

Testo massima n. 1


In tema di riesame avverso ordinanze applicative di misure cautelari, il mancato rispetto del termine di tre giorni "liberi" per la notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale determina la nullità dell'ordinanza, emessa all'esito dell'udienza, anche se quest'ultima si limiti a dichiarare l'inammissibilità della richiesta di riesame in quanto tardiva. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che qualora il tribunale fissi l'udienza di trattazione, senza dichiarare "de plano" l'inammissibilità del gravame, la decisione sulla tardività di quest'ultimo deve necessariamente essere adottata con il pieno rispetto del principio del contraddittorio).

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