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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1497 del 15 gennaio 2014

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1497 del 15 gennaio 2014

Testo massima n. 1

In tema di giudizio contumaciale, ove risulti perfezionata la “vocatio in ius” e le parti non abbiano addotto circostanze dimostrative dell’impossibilità di partecipare al giudizio, l’omissione formale di una tempestiva dichiarazione di contumacia non incide sullo status da attribuire all’imputato che – così come quello formalmente dichiarato contumace – deve considerarsi rappresentato dal difensore, con la conseguenza che l’avviso dato a quest’ultimo dell’eventuale rinvio ad udienza fissa vale come avviso dato all’imputato.

Testo massima n. 2

In tema di giudizio contumaciale, qualora, in presenza di una rituale “vocatio in ius” e non risultando addotta l’esistenza di alcun legittimo impedimento, venga tuttavia omessa la formale declaratoria di contumacia dell’imputato, questi deve comunque ritenersi rappresentato, a tutti gli effetti, dal difensore presente e non ha, pertanto, diritto a essere avvisato della data della successiva udienza alla quale il processo venga eventualmente, per altra ragione, rinviato, valendo anche per lui l’avviso che, all’atto del rinvio, venga dato al suddetto difensore.

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