Art. 420 quater – Codice di procedura penale – Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420 bis e 420 ter, se l’imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato.

2. La sentenza contiene:

a) l’intestazione “in nome del popolo italiano” e l’indicazione dell’autorità che l’ha pronunciata;
b) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;
c) l’imputazione;
d) l’indicazione dell’esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;
e) l’indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;
f) il dispositivo, con l’indicazione degli articoli di legge applicati;
g) la data e la sottoscrizione del giudice.

3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall’articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

4. La sentenza contiene altresì:

a) l’avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l’avviso che l’udienza per la prosecuzione del processo è fissata: 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell’anno; 2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell’anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell’anno;
c) l’indicazione del luogo in cui l’udienza si terrà;
d) l’avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all’articolo 420 ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 546.

6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

7. In deroga a quanto disposto dall’articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 24955/2017

All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, quando non ne sia dichiarata la contumacia, deve essere necessariamente comunicato il rinvio dell'udienza, non potendo egli ritenersi rappresentato dal difensore ex art. 420 quater, comma secondo, cod. proc. pen., tuttavia l'omissione dell'avviso, non integrando un'ipotesi di mancata citazione dell'imputato, determina una nullità di ordine generale e a regime intermedio, che deve essere eccepita nella prima occasione processuale utile dal difensore.

Cass. pen. n. 24494/2017

L'art. 420 quater c.p.p., che prevede, nella formulazione introdotta dalla legge n. 67/2014, la “sospensione del processo” e non, genericamente, del “procedimento”, per assenza dell'imputato, non può trovare applicazione nell'ambito dei procedimenti cautelari (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui, su appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p. e nonostante l'irreperibilità dell'indagato, era stata disposta l'applicazione nei confronti di quest'ultimo di una misura cautelare).

Cass. pen. n. 46481/2014

La formale rinuncia dell'imputato a presenziare al dibattimento può essere revocata soltanto con una manifestazione di volontà che, sia pure esplicitata attraverso un comportamento concludente, abbia l'obiettivo significato di neutralizzare il precedente consenso espresso alla celebrazione del processo "in absentia". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità del processo celebrato in assenza dell'imputato che, detenuto per altra causa, dopo aver formalmente rinunciato a comparire alla prima udienza, non aveva più espresso alcuna volontà di segno contrario, né posto in essere comportamenti interpretabili in tal senso).

Cass. pen. n. 1497/2014

In tema di giudizio contumaciale, ove risulti perfezionata la "vocatio in ius" e le parti non abbiano addotto circostanze dimostrative dell'impossibilità di partecipare al giudizio, l'omissione formale di una tempestiva dichiarazione di contumacia non incide sullo status da attribuire all'imputato che - così come quello formalmente dichiarato contumace - deve considerarsi rappresentato dal difensore, con la conseguenza che l'avviso dato a quest'ultimo dell'eventuale rinvio ad udienza fissa vale come avviso dato all'imputato.

Cass. pen. n. 1784/2012

La comparizione in giudizio dell'imputato già dichiarato contumace determina il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, sicché la contumacia viene a cessare indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca. Ne deriva che, in tal caso, il termine per proporre appello avverso la sentenza del giudice di pace depositata nel pieno rispetto del termine di cui all'art. 544, comma secondo, c.p.p., decorre dalla scadenza del termine di deposito della motivazione, ex art. 585, comma secondo, lett. c), c.p.p..

Cass. pen. n. 17218/2009

Il potere di rappresentanza dell'imputato contumace da parte del difensore opera non solo nel corso delle udienze dibattimentali, ma anche nel caso di sospensione del dibattimento. (La Corte ha, in applicazione di tale principio, ritenuto legittima la notifica all'imputato contumace, nella persona del difensore, del rinvio effettuato fuori udienza).

Cass. pen. n. 24573/2006

La mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente ed abbia quindi accettato il giudizio in sua assenza, non dà luogo a contumacia, ma ad una mera assenza, sicché non sussiste alcun obbligo di notifica dell'avviso di deposito, con estratto, della sentenza.

Cass. pen. n. 1519/2006

L'art. 486, quinto comma, c.p.p. prescrive che il legittimo impedimento del difensore deve essere « prontamente» comunicato, onde consentire all'ufficio, che lo ritenga giustificato, di predisporre tutti gli adempimenti necessari a evitare ingiusti oneri agli altri soggetti processuali e a consentire la celebrazione in data successiva e prossima del dibattimento rinviato. Ne consegue che il difensore è obbligato a comunicare l'impedimento non appena esso si verifica e non in prossimità della celebrazione del processo. In particolare, allorché l'impedimento riguardi altro dibattimento, non può il difensore riservarsi di scegliere fino al giorno prefissato, ma deve, appena ricevuta la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e darne pronta comunicazione al giudice cui chiede il rinvio.

Cass. pen. n. 45276/2003

Il giudizio celebrato in contumacia nei confronti di imputato detenuto all'estero per reati colà commessi, la cui richiesta di presenziare al dibattimento sia stata respinta dalla competente autorità straniera, non essendone consentita l'estradizione, né la consegna temporanea all'Italia, è affetto da nullità assoluta e non sanabile neanche per effetto del consenso successivamente prestato dal medesimo imputato a partecipare al giudizio di appello in videoconferenza internazionale, che non può essere inteso come equipollente a una tacita rinuncia alla precedente richiesta di partecipazione personale, dovendo la rinuncia stessa risultare in modo espresso o almeno non equivoco per facta concludentia.

Cass. pen. n. 22416/2003

Non può essere dichiarata la contumacia dell'imputato, il quale si trovi all'estero in stato di libertà provvisoria con obbligo di soggiorno, nell'ambito di un procedimento penale a suo carico, nel caso in cui la competente autorità straniera abbia respinto l'istanza del predetto, volta ad ottenere il permesso di lasciare lo Stato estero e recarsi in Italia per la celebrazione del processo.

Cass. pen. n. 30286/2002

Nell'ipotesi in cui l'imputato, che già si sia rifiutato di sottoporsi all'esame richiesto dal P.M. ed abbia rilasciato dichiarazioni spontanee, chieda nuovamente di essere interrogato, è inapplicabile, in via analogica, l'art. 420 quater, comma 3, c.p.p., che prevede la possibilità, in sede di udienza preliminare, di rendere dichiarazioni spontanee e di chiedere di essere interrogato. Deve riconoscersi, infatti, una sostanziale diversità tra la posizione di colui che, pur essendo presente, si sottrae all'esame per scelta difensiva rispetto a quella del contumace tardivamente comparso, come pure alla funzione dell'interrogatorio medesimo, mezzo di prova nel primo caso e mezzo di difesa nel secondo.

Cass. pen. n. 6/2002

È corretta la dichiarazione di contumacia dell'imputato ritualmente citato e non comparso pur quando essa sia adottata contestualmente all'ordinanza con la quale il giudice, previa nomina di un difensore d'ufficio, disponga il rinvio del dibattimento ad altra udienza (di cui fissi al tempo stesso la data), per riconosciuto, legittimo impedimento del difensore di fiducia dello stesso imputato. Ne deriva che a quest'ultimo - a differenza che al difensore impedito - non deve essere notificato alcun avviso della nuova udienza, essendo egli rappresentato a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 420 quater, comma 2, c.p.p., dal difensore d'ufficio.

Cass. pen. n. 39930/2001

L'assoluto impedimento a comparire dell'imputato, indicato dall'art. 420 quater comma 1 c.p.p., sussiste anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, purché determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato e a lui non ascrivibile (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto l'invalidità dell'ordinanza con cui il giudice di merito aveva dichiarato la contumacia dell'imputato sul presupposto che non sussistesse l'ipotesi di impedimento a comparire, trattandosi di una malattia di natura cronica e, come tale, non suscettibile di prevedibili futuri miglioramenti).

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