Cass. pen. n. 5522 del 19 novembre 1997
Testo massima n. 1
Poiché, con il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca, si ha un trasferimento a titolo originario dei beni sequestrati nel patrimonio dello Stato (tanto che il denaro, i titoli al portatore di qualunque genere essi siano, i titoli emessi e garantiti dallo Stato anche se nominativi ed i valori di bollo sono devoluti in natura alla Cassa delle ammende, mentre tutte le altre cose sono vendute all'asta pubblica ed il ricavato è del pari versato alla predetta Cassa) una volta divenuta irrevocabile la sentenza la relativa situazione giuridica deve considerarsi ormai esaurita, e quindi l'abrogazione della norma incriminatrice in base alla quale la confisca è stata ordinata non può incidere su di essa. (Fattispecie in tema di possesso ingiustificato di valori di cui all'art. 708 c.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 17 ottobre 1996 n. 370 della Corte costituzionale; in applicazione dell'indicato principio la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di restituzione dei valori confiscati nonostante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 c.p.p.).
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