Cass. civ. n. 17454 del 23 luglio 2010

Testo massima n. 1


Il regolamento di competenza d'ufficio di cui all'art. 45 c.p.c. può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione.

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