Cass. civ. n. 4182 del 16 luglio 1984

Testo massima n. 1


Ove il giudice d'appello, in totale riforma della decisione appellata, designi come competente in primo grado un giudice diverso dall'autore di quella decisione, ma il giudice così designato, una volta investito della controversia, si ritenga a sua volta incompetente per materia (nella specie: revisione dei provvedimenti relativi a figli minori di coniugi separati), si configura il conflitto previsto dall'art. 45 c.p.c., di cui quest'ultimo giudice può chiedere il regolamento d'ufficio atteso che tale conflitto tra il giudice designato e quello di appello, circa il diverso giudice che quello designato in appello ritiene competente a conoscere in primo grado della causa, attiene ad una ragione di competenza inderogabile.

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