Cass. civ. n. 3461 del 8 marzo 2002

Testo massima n. 1


Il conflitto di competenza avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento, da parte di diversi tribunali, di un medesimo soggetto che svolge distinte attività, in luoghi distinti ed attraverso autonome organizzazioni imprenditoriali (nella specie, soggetto esercente attività imprenditoriale in proprio e quale socio illimitatamente responsabile), deve essere risolto, per la esigenza della necessaria unitarietà della procedura concorsuale, con il criterio della prevenzione, a favore del tribunale che ha pronunciato il fallimento anteriormente, a differenza della ipotesi in cui tribunali diversi abbiano dichiarato il fallimento di un medesimo soggetto che svolge un'unica attività imprenditoriale, ipotesi nella quale sussiste la competenza funzionale, ai sensi dell'art. 9, legge fall., del tribunale del luogo ove è svolta prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva dell'impresa, che coincide presuntivamente con quello della sua sede legale, salva la prova contraria sull'effettivo e valido trasferimento altrove del centro di interessi della stessa.

Testo massima n. 2


Il conflitto positivo e reale di competenza tra due tribunali che abbiano dichiarato il fallimento dello stesso soggetto, è denunciabile in ogni tempo ed anche d'ufficio in applicazione analogica dell'art. 45 c.p.c., con la conseguenza che dal regolamento di siffatto conflitto discende la cassazione senza rinvio della sentenza resa dal giudice incompetente, ancorché passata in giudicato.

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