Cass. civ. n. 4049 del 3 aprile 1993

Testo massima n. 1


L'istituto dell'impugnazione differita è previsto soltanto per l'appello (art. 340 c.p.c.) e per il ricorso ordinario per cassazione (art. 361 c.p.c.), onde deve ritenersi inapplicabile al regolamento di competenza, che, pertanto, va immediatamente proposto anche quando ha per oggetto una sentenza non definitiva.

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