Cass. civ. n. 4711 del 21 aprile 1993

Testo massima n. 1


Il ricorso per regolamento della competenza a pronunciare sull'istanza di fallimento, in quanto inerente a procedura dinanzi a tribunale, in cui non è consentito alla parte di stare in giudizio personalmente, non può essere formulato e sottoscritto direttamente dal debitore, ma deve essere proposto per il tramite di difensore munito di procura.

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