Cass. civ. n. 1539 del 2 febbraio 2012
Testo massima n. 1
L'estrazione della copia autentica della sentenza non è idonea a far decorrere il termine prescritto dall'art. 47 cod. proc. civ. per la proposizione del regolamento di competenza, essendo necessaria a tale specifico fine la comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 327 cod. proc. civ. sul termine lungo per l'impugnazione.
Testo massima n. 2
Ai rapporti tra sede principale e sede distaccata dell'ufficio del giudice di pace è applicabile l'art. 83-ter disp. att. cod. proc. civ. - posto che, secondo l'art. 311 cod. proc. civ., il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto quanto non appositamente regolato, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili. Ne consegue che anche con riferimento a tale organo giudiziario, i rapporti tra sede principale e distaccata non sono mai riconducibili a questioni di competenza, ma soltanto alla regola di distribuzione degli affari, interna allo stesso ufficio, il cui regime è fissato da detta norma. (Regola competenza).