Cass. civ. n. 1136 del 14 febbraio 1984

Testo massima n. 1


L'istanza di regolamento, ove proposta avverso un'ordinanza pronunciata in udienza, con sostanziale contenuto decisorio sulla competenza, deve essere notificata (a pena dell'inammissibilità) entro trenta giorni dalla data del provvedimento impugnato; in tale ipotesi, infatti, il termine perentorio di cui all'art. 47, secondo comma, c.p.c. decorre dal giorno dell'udienza, quale momento in cui l'ordinanza deve legalmente presumersi conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparire, senza necessità di successiva comunicazione a cura della cancelleria (art. 176, secondo comma, c.p.c.).

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