Cass. civ. n. 1553 del 5 febbraio 2002

Testo massima n. 1


A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990, che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza “forti” e “deboli”, l'incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende, a pena d'inammissibilità, che il regolamento d'ufficio, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere sollevato nella stessa prima udienza di trattazione, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede.

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