Cass. civ. n. 14568 del 11 ottobre 2002
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Anche nel procedimento per regolamento di competenza le conclusioni del pubblico ministero debbono essere notificate alle parti, le quali hanno facoltà di replicare per iscritto non oltre cinque giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio, così come stabilito, in via generale, dall'art. 375 c.p.c.