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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8327 del 11 giugno 2002

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8327 del 11 giugno 2002

Testo massima n. 1

In relazione alla rappresentanza in giudizio delle persone giuridiche, il principio che il giudice ha l’obbligo di accertare, anche d’ufficio e in sede di impugnazione, la legittimazione processuale, comporta che egli deve verificare se il soggetto che agisce per l’ente dichiara di agire in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza del giudizio, non anche che il giudice è tenuto, di sua iniziativa, a svolgere accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, avendo quest’ultimo l’onere di provare la qualità allegata solo in caso di contestazione della controparte; la tempestività di tale contestazione va valutata in relazione al momento in cui la suddetta controparte ha avuto certezza della carenza di prove in ordine alla qualità di rappresentante allegata dal suo contraddittore. [ Nella specie la Corte ha ritenuto non tempestiva la contestazione intervenuta per la prima volta in sede di conclusioni in appello ].

Testo massima n. 2

La proponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo ed il potere del presidente del tribunale di emetterlo non sono preclusi dalla pendenza, dinanzi allo stesso tribunale, di giudizio ordinario avente ad oggetto domanda di condanna per il medesimo titolo posto a fondamento del ricorso monitorio; nel caso di instaurazione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, si rende poi applicabile, non verificandosi né litispendenza, né incompetenza del giudice adito, l’istituto della riunione dei procedimenti, di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c. [ con conseguente esclusione di qualsiasi ipotizzabile violazione dell’art. 24 Cost., per lesione del diritto di difesa, sotto il profilo della necessità, per l’ingiunto, di duplicazione dell’attività difensiva e delle relative spese ].

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