Cass. civ. n. 17064 del 2 dicembre 2002

Testo massima n. 1


La legitimatio ad causam, intesa come interesse ad agire o a contraddire, si configura come condizione dell'azione (e cioè come elemento strutturale che la sorregge) interno (e non esterno, quale presupposto sostanziale) all'interesse medesimo, sicché la sua sussistenza deve accertarsi con riferimento al tempo della decisione (principio della cosiddetta effettività sostanziale).

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