Cass. civ. n. 333 del 10 gennaio 2011
Testo massima n. 1
La servitù di uso pubblico è caratterizzata dall'utilizzazione, da parte di una collettività indeterminata di persone, di un bene il quale sia idoneo al soddisfacimento di un interesse collettivo; la legittimazione ad agire o a resistere in giudizio a tutela di tale diritto spetta non soltanto all'ente territoriale che rappresenta la collettività - normalmente il Comune - ma anche a ciascun cittadino appartenente alla collettività "uti singulus".