Cass. civ. n. 12048 del 7 novembre 1992

Testo massima n. 1


Nelle procedure speciali, in cui è consentito alle parti di proporre e di svolgere personalmente le loro difese, come il procedimento per la liquidazione delle competenze professionali degli avvocati e procuratori ex artt. 28 e ss. della L. 13 giugno 1942, n. 794, è ammissibile il conferimento della rappresentanza e della difesa della parte ad un legale, purché questi sia abilitato all'esercizio professionale e munito di regolare mandato. Ne consegue, in caso di costituzione a mezzo di soggetto privo di detti requisiti, l'invalidità della costituzione medesima e dell'attività difensiva svolta dal rappresentante.

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