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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8026 del 6 aprile 2006

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 8026 del 6 aprile 2006

Testo massima n. 1

Nei giudizi dinanzi al giudice di pace, nei casi in cui è ammessa la difesa personale della parte, deve ritenersi consentito alla stessa la facoltà di delegare la partecipazione all’udienza ad altro soggetto.

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