Cass. pen. n. 5 del 23 aprile 1993

Testo massima n. 1


Anche nel caso di estinzione del reato, astrattamente non incompatibile con la confisca in forza del combinato disposto degli artt. 210 e 236, comma secondo, c.p., per stabilire se debba farsi luogo a confisca deve aversi riguardo alle previsioni di cui all'art. 240 c.p. e alle varie disposizioni speciali che prevedono i casi di confisca, potendo conseguentemente questa esser ordinata solo quando alla stregua di tali disposizioni la sua applicazione non presupponga la condanna e possa aver luogo anche in seguito al proscioglimento. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuoco d'azzardo, la Cassazione ha ritenuto che, essendo detto reato estinto per amnistia, non potesse esser disposta la confisca ex art. 722 c.p. del denaro esposto nel giuoco, presupponendo tale norma la condanna dell'imputato).

Testo massima n. 2


L'art. 722 c.p. che per talune contravvenzioni in materia di giuoco d'azzardo stabilisce che «è sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati» prevede un caso di confisca obbligatoria in seguito a condanna. Invero, con l'uso dell'avverbio «sempre» tale norma ha solo inteso rendere obbligatoria una confisca che altrimenti sarebbe stata facoltativa, non rientrando il denaro e gli oggetti suddetti nella previsione dell'art. 240 comma secondo c.p., e non invece stabilire l'obbligatorietà della confisca anche in caso di proscioglimento.

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