14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1743 del 14 marzo 1986
Testo massima n. 1
La procura alle liti, pur non conferendo al procuratore la facoltà di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa [ quali: transazione, confessione, rinuncia ], lo abilita però, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell’impostare la lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato; rientra pertanto nei poteri scaturenti dal mandato alle liti la riduzione dell’originaria domanda [ quale lo spostamento della richiesta di decorrenza della pensione d’invalidità ], atteso che essa non costituisce atto di disposizione del diritto in contesa, ma incide soltanto sulle sue modalità di esercizio.
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