Cass. civ. n. 3330 del 7 marzo 2002

Testo massima n. 1


L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c. è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda; pertanto, la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi è contrasto tra le parti sul merito della stessa.

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