Cass. civ. n. 2049 del 23 febbraio 2000

Testo massima n. 1


La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, una condizione, cioè, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, onde appartiene al merito della causa l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio. Ne consegue che, a differenza della legitimatio ad causam, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, la eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito, e non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere tempestivamente formulata.

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