Cass. civ. n. 3639 del 8 aprile 1998
Testo massima n. 1
La contestazione della titolarità passiva del rapporto controverso attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, sicché non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.