Cass. civ. n. 5702 del 18 aprile 2001

Testo massima n. 1


È inammissibile, per difetto di interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande ed eccezioni proposte e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, ribadendo il predetto principio, in quanto, non avendo i ricorrenti chiesto la condanna dei convenuti al recupero del bene o alla corresponsione del controvalore, un'eventuale cassazione della sentenza che non avesse qualificato l'azione come rivendicazione, non sortirebbe alcun effetto pratico).

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