Cass. civ. n. 5131 del 3 marzo 2009

Testo massima n. 1


In tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto,giacchè, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Per quanto attiene, in particolare, alla identità del bene domandato dall'attore con quello descritto nel titolo stesso, i dati catastali non hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che - in un giudizio di rivendicazione di un immobile nel quale il convenuto aveva eccepito, fin dalla comparsa di risposta, una situazione possessoria fondata sul principio "possideo quia possideo" - aveva rigettato la domanda nella convinzione che, gravando sugli attori la "probatio diabolica", questa non fosse stata in concreto conseguita).

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