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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25775 del 15 novembre 2013

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 25775 del 15 novembre 2013

Testo massima n. 1

L’obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, ha per oggetto l’integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato e, pertanto, nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato conseguimento dell’equivalente monetario del danno, non incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in mancanza di espressa domanda, liquidi il conseguente danno da lucro cessante.

Testo massima n. 2

Mentre ogni offerta di adempimento vale ad escludere la mora del debitore, ove quest’ultimo voglia conseguire l’effetto più ampio della liberazione dall’obbligazione – idoneo a porsi quale presupposto costitutivo per l’eventuale configurazione di un concorso del creditore ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c. – è tenuto a far seguire l’offerta reale di danaro [ o, eventualmente, di titoli di credito ] dal deposito, secondo la disciplina degli artt. 1208 e seguenti c.c., nonché da tutti gli adempimenti conseguenti specificati dall’art. 1212 c.c..

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