Cass. pen. n. 4858 del 5 dicembre 1995

Testo massima n. 1


In materia di conflitto di competenza (art. 28 c.p.p.) si versa in tale ipotesi allorché, tra l'altro, due o più giudici ordinari contemporaneamente prendano o rifiutino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. Ne consegue che — nel caso di denunzia da parte del o delle parti private dell'esistenza di un conflitto — quest'ultimo deve effettivamente sussistere e non soltanto essere possibile. In carenza pertanto di un conflitto attuale la parte può solo stimolare, sul tema della competenza, l'attenzione del giudice attendendone la decisione, e solo successivamente — se del caso — adire la Corte di cassazione.

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