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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21193 del 31 ottobre 2005

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 21193 del 31 ottobre 2005

Testo massima n. 1

L’omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice [ o, nell’ipotesi di sentenza emessa da un giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell’art. 132, terzo comma c.p.c. ] determina, qualora non risulti menzionato un impedimento del magistrato, la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, equiparabile all’inesistenza del provvedimento, e quindi deducibile, ai sensi dell’art. 161, secondo comma c.p.c., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi d’impugnazione, nonché rilevabile d’ufficio, ove non venga allegata dalla parte, anche nel giudizio di cassazione, con la conseguente rimessione della causa al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza carente di sottoscrizione; la nullità in questione, in quanto non coperta dal giudicato formale, può essere fatta valere, anche al di fuori dell’impugnazione nello stesso processo, con un’autonoma azione di accertamento, non soggetta a termini di prescrizione o decadenza, ovvero in via di eccezione, ed altresì in sede di opposizione all’esecuzione; ad essa non può ovviarsi, dopo il deposito in cancelleria, attraverso l’integrazione dell’originale mediante le sottoscrizioni dei giudicanti, in quanto alla pubblicazione della sentenza fa riscontro la consumazione del potere-dovere del giudice adito di pronunciare sulla domanda oggetto della decisione, né attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali, il quale postula un provvedimento dal contenuto affetto da omissioni od errori, ma ormai completo nel procedimento di formazione; tale incompletezza, peraltro, impedendo di ricollegare alla pubblicazione della sentenza l’effetto di concludere la fase decisoria del processo, non esclude l’integrale rinnovazione del provvedimento da parte dello stesso giudice che l’ha pronunciato, il quale, rilevata l’inesistenza dell’atto, può ben addivenire ad una nuova deliberazione e redazione della sentenza stessa, senza che assuma alcun rilievo l’avvenuta proposizione, medio tempore dell’azione di nullità, in quanto la rinnovazione non fa altro che anticipare, nell’ambito del principio di economia processuale, l’accertamento dell’invalidità della pregressa decisione. [ Nella specie, trattandosi dell’omessa sottoscrizione di una sentenza da essa stessa pronunciata, la S.C. ha rilevato che la rinnovazione sarebbe valsa anche ad impedire che, per l’assenza di mezzi d’impugnazione, l’azione di nullità conducesse alla sola rimozione della decisione invalida, senza che potesse pervenirsi ad una pronuncia sostitutiva della stessa ].

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