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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9616 del 16 giugno 2003

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9616 del 16 giugno 2003

Testo massima n. 1

In tema di sottoscrizione delle sentenze civili, in caso di collocamento in pensione, dimissioni, o comunque in tutte le ipotesi [ diverse dal trasferimento ad altra sede o ad altro incarico ] in cui il magistrato abbia cessato di fare parte dell’ordine giudiziario, la sottoscrizione della sentenza da parte del medesimo — pur non sussistendo un impedimento assoluto alla sua materiale apposizione — non è coercibile, e ben può essere rifiutata senza che egli ne debba rispondere penalmente o disciplinarmente. Alla norma di cui all’art. 132, ultimo comma, c.p.c. [ secondo cui, se il giudice non può sottoscrivere la sentenza “per morte o altro impedimento”, questa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio ] non può infatti riconoscersi natura eccezionale, risultando pertanto senz’altro consentita l’applicazione analogica ed estensiva dell’ipotesi di “altro impedimento” ivi contemplata, la quale deve considerarsi integrata [ anche ] dal collocamento a riposo del magistrato. Ne consegue che, ove il presidente del collegio che ha emesso la sentenza venga successivamente a cessare dal servizio e rifiuti per qualsiasi motivo di porre in essere gli adempimenti di competenza in ragione delle funzioni già esercitate [ verifica della conformità dell’originale della sentenza alla minuta e della rispondenza dei principi indicati nella motivazione della sentenza a quelli affermati nel corso della camera di consiglio; sottoscrizione della sentenza ], non è nulla la sentenza sottoscritta dal giudice componente anziano del collegio giudicante [ con l’annotazione di avere sottoscritto invece del presidente “impedito”, senza che sia peraltro necessario indicare — neppure sommariamente — la causa dell’impedimento, sufficiente essendo che egli ne attesti l’esistenza, con una statuizione non censurabile nei successivi gradi di giudizio, non risultando al riguardo prevista alcuna possibilità di impugnazione ], che a tale stregua ne esplichi le relative incombenze, giacché risultano a tale stregua osservati [ oltre alla funzione di presidenza del collegio ] i principi di [ estrema ] semplificazione degli atti processuali e di eccezionalità delle ipotesi di nullità ed inesistenza posti dalla legge n. 532 del 1977 [ la quale ha introdotto la regola secondo cui la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta solo dal presidente e dal giudice estensore ].

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