Cass. civ. n. 6362 del 7 giugno 1993

Testo massima n. 1


L'indicazione contenuta in una lettera dell'indirizzo del mittente, quale luogo di ricezione di dichiarazioni negoziali a prescindere dall'effettiva presenza fisica in esso del destinatario, non esprime a differenza della residenza il collegamento della persona con il territorio ed è, pertanto, inidonea a costituire deroga all'ordine tassativo stabilito dall'art. 139 c.p.c., secondo cui la notifica che non sia eseguita a mani proprie deve essere effettuata nel comune di residenza del convenuto o, se questo non è noto, in quello di dimora o del domicilio, con la conseguenza che ove ciò non avvenga la notifica è nulla ed è irrilevante ogni ulteriore indagine sulla qualifica della persona alla quale l'atto sia stato consegnato.

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