Cass. civ. n. 1856 del 24 marzo 1982

Testo massima n. 1


La notificazione eseguita, a norma dell'art. 139 c.p.c., con consegna di copia dell'atto a mani di un parente del destinatario, il quale abbia anche dichiarato di essere autorizzato a riceverla, deve ritenersi valida fino a che il destinatario medesimo non deduca e dimostri, per il caso di notificazione presso il luogo di abitazione, che il suddetto parente ivi si trovava per ragioni occasionali e momentanee, ovvero, per il caso di notificazione presso l'ufficio o l'esercizio dell'industria o commercio, la non veridicità dell'indicata dichiarazione, superando la presunzione di sussistenza di un rapporto implicante quella autorizzazione.

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