14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7947 del 22 agosto 1997
Testo massima n. 1
La testimonianza cosiddetta de relato è sempre utilizzabile allorquando sia impossibile l’esame del soggetto nel quale si identifica l’originaria fonte della notizia sui fatti. Pur individuando l’art. 195 comma terzo c.p.p. solo tre casi di impossibilità [ per morte, infermità o irreperibilità ], deve escludersi che tale elenco sia tassativo e che non possano essere individuati, nella pratica, altri casi di impossibilità oggettive, analoghi e quelli elencati dal legislatore. [ Nella fattispecie è stata esclusa la illogicità della motivazione dei giudici di merito i quali avevano ritenuto impossibile l’esame di una bambina di circa tre anni — che aveva fornito ad alcune persone, poi esaminate nel corso del dibattimento, indicazioni utili per l’identificazione dell’autore dell’omicidio del padre cui aveva assistito — assimilando la tenerissima età della piccola ad una sorta di «infermità» mentale, potendo sussistere in entrambi i casi una totale incapacità di discernimento tra la realtà e la fantasia: la Suprema Corte ha altresì precisato che, in questi casi, quanto riferito dal teste de relato può essere utilizzato solo quale dato storico-processuale, cioè nei limiti di un indizio da verificare e da valutare unitamente ad altri indizi che abbiano i prescritti requisiti della certezza, precisione e concordanza, e non come vera e propria prova ].
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