Cass. pen. n. 8610 del 24 settembre 1996

Testo massima n. 1


In tema di testimonianza indiretta, il disposto dell'art. 195, settimo comma, c.p.p., secondo il quale non può essere utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame, deve essere interpretata nel senso che l'inutilizzabilità si ricollega alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria; ne discende che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante vuole che il soggetto confidente sia rintracciato e pertanto, pur non conoscendone le generalità, offre concreti elementi idonei alla sua identificazione.

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