Cass. civ. n. 7057 del 8 giugno 1992
Testo massima n. 1
La norma di cui all'art. 1916, terzo comma, c.c., col disporre che l'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione, comporta che l'obbligo dell'assicurato di non pregiudicare i diritti dell'assicuratore verso il terzo responsabile permane anche dopo la successione dell'assicuratore nel diritto dell'assicurato nei confronti del terzo e sino a che il diritto di surrogazione stesso non possa essere più pregiudicato. Pertanto, il pagamento dell'indennità da parte dell'assicuratore, che questi non è tenuto a comunicare al terzo responsabile immediatamente, non vale a liberare l'assicurato dalla responsabilità ex art. 1916, terzo comma, c.c. per l'omesso compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, anche quando il periodo di prescrizione è maturata dopo l'anzidetto pagamento.