Cass. pen. n. 3422 del 21 marzo 1994
Testo massima n. 1
Le disposizioni sull'esame di persone imputate in un procedimento connesso o imputate di un reato collegato (art. 210 c.p.p.) si applicano anche quando la persona da esaminare è sottoposta alle indagini e non ancora imputata. L'art. 61 c.p.p., infatti, estende i diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini e non v'è dubbio che le norme sull'esame dell'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato — così come quelle che ne stabiliscono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone (art. 197, primo comma, lett. a e b c.p.p.) — sono dettate in vista di una tutela rispetto alle possibilità di autoincriminazione (artt. 63, 198, secondo comma, c.p.p.), che per l'indagato vale non meno che per l'imputato.