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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2846 del 2 marzo 1999

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2846 del 2 marzo 1999

Testo massima n. 1

L’istituto della conversione della impugnazione previsto dall’art. 568, comma 5, c.p.p., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l’atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta. [ Fattispecie nella quale l’impugnazione proposta avverso sentenza inappellabile era stata qualificata come ricorso, a sua volta dichiarato inammissibile perché proposto da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione ].

Testo massima n. 2

Le disposizioni testimoniali rese dalle parti lese che siano, ad un tempo, imputate di reati connessi in danno reciproco le une delle altre, sono – in linea di principio – ammissibili ai sensi dell’art. 197 c.p.p. Dette dichiarazioni, tuttavia, saranno inutilizzabili nel caso esse abbiano contenuto autoindiziante, dal momento che, in tale ipotesi, l’audizione testimoniale della parte lesa avrebbe dovuto essere sospesa per una accertata e sopravvenuta incompatibilità a deporre. [ Nella fattispecie, la Corte, rilevando che nella fase di merito la persona offesa ebbe a rendere dichiarazioni dalle quali non era derivato alcun aggravamento della sua posizione, ha ritenuto che correttamente detta dichiarazione era stata utilizzata ai fini della decisione ].

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