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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4529 del 10 aprile 2000

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4529 del 10 aprile 2000

Testo massima n. 1

La notifica con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. è consentita anche nei confronti delle persone giuridiche solo nel caso di notifica presso la sede legale e non anche di notifica presso la sede effettiva.

Testo massima n. 2

Nel rito del lavoro, il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo [ in caso di notifica nulla o inesistente ] è perentorio, secondo l’espressa disciplina al riguardo dell’art. 291 c.p.c. — da ritenersi applicabile anche se in detto rito la pendenza del giudizio è determinata dal deposito dell’atto — con la conseguenza che il suo mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio, a norma dell’art. 307, terzo comma. [ Nella specie l’estinzione era stata eccepita con l’atto di appello dal convenuto, rimasto contumace in primo grado a seguito della notificazione rinnovata fuori termine e affetta da nullità ].

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