Cass. civ. n. 120 del 11 gennaio 1986

Testo massima n. 1


Nel caso in cui l'originale dell'atto di citazione (nella specie di appello) presenti i requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c., il convenuto che, nonostante la conformità all'originale dell'atto notificatogli, ivi risultante dalla relata dell'ufficiale giudiziario, ne eccepisca l'invalidità per l'incompletezza (nella specie, perché mancante della pagina contenente l'indicazione del giudice e la data di comparizione) è tenuto a provare tale assunto, mediante apposita certificazione dell'ufficiale giudiziario o con altri mezzi idonei, non essendo sufficiente la mera produzione in giudizio della copia incompleta.

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