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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 74 del 8 gennaio 2003

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 74 del 8 gennaio 2003

Testo massima n. 1

Il sequestro probatorio [ art. 253 c.p.p. ], quando ha per oggetto «le cose pertinenti al reato», presuppone che sussistano le esigenze probatorie e, pertanto, il rigetto dell’istanza di dissequestro richiede che dette esigenze permangano e che il relativo provvedimento sia adeguatamente motivato, a differenza del rigetto dell’istanza di dissequestro di cose qualificabili come «corpo di reato», che richiede invece l’indicazione degli elementi che giustificano tale qualificazione.

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