Cass. pen. n. 1520 del 12 maggio 1992

Testo massima n. 1


Nell'estendere, con il disposto del primo comma dell'art. 251 att. c.p.p., la nuova disciplina sulla durata della custodia cautelare anche ai procedimenti regolati dalle norme anteriormente vigenti, il legislatore non ha inteso prevedere eccezioni per quanto concerne le modalità di calcolo dei termini massimi e di applicazione delle cause di sospensione al loro naturale decorso. (Fattispecie in tema di sospensione del corso della custodia cautelare).

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