Cass. pen. n. 250 del 22 aprile 1994

Testo massima n. 1


Appartenendo al giudizio abbreviato nel grado di appello una fase eventuale di assunzione di prove ed una fase di valutazione e decisione, parificate nella funzione al contenuto del dibattimento, non può escludersi di principio, senza procedere alla verifica puntuale della sussistenza delle condizioni richieste, l'applicabilità della normativa disciplinante la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nelle ipotesi previste dall'art. 304, primo e secondo comma, c.p.p.

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