Cass. pen. n. 1613 del 17 giugno 1993

Testo massima n. 1


Il significato della locuzione normativa «accertamenti particolarmente complessi», contenuta nell'art. 305, secondo comma, c.p.p., sulla proroga dei termini della custodia cautelare, non può essere limitato agli accertamenti ancora da compiere, ma deve estendersi a quelle attività necessarie per rendere utilizzabili nel successivo giudizio le prove già raccolte, che non rientrano nella ricerca ulteriore di nuovi dati probatori, a cui si riferisce l'art. 406 c.p.p. (La Suprema Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza con la quale era stata concessa la proroga onde effettuare la trascrizione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, su cui si fondava la prova a carico degli indagati).

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